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ORDINANZA 34/2021 - DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI

Pubblicata il 27/08/2021

IL SINDACO

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
VISTA la nota della Prefettura di Venezia, prot. Comunale n. 8253/21 in data 09/08/2021, che sollecita ad intensificare le attività per la prevenzione e il contrasto all’innesco e propagazione degli incendi boschivi;
VISTO:
- i regolamenti comunali in particolare il Regolamento di Polizia Rurale;
- l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 3, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018 “Codice di protezione Civile” che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 14 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
O R D I N A
che nell’intero territorio comunale, con particolare attenzione nelle aree rurali, golenali e boschive, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, dalla data della presente ordinanza fino alla fine del periodo di allerta di grave pericolosità di incendio di vegetazione, il tassativo divieto di:
1. accendere fuochi di ogni genere
2. gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
3. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/p mongolfiere di carta o lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
4. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
5. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
Ordinanza SINDACALE n.34 del registro generale del 26-08-2021 Comune di Fossalta di Piave
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi è vietato accendere fuochi per bruciare stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive
A V V E R T E
– Che sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i Vigili Urbani e le forze dell’Ordine;
– Che l’inosservanza a quanto ordinato comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;
D I S P O N E
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Fossalta di Piave, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Fossalta di Piave.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di Venezia, al Comando dei Carabinieri di Noventa di Piave e alla Protezione Civile del Comune di Fossalta di Piave.

Il Sindaco
Finotto Manrico

Allegati

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Allegato ORDINANZA_Num_34-2021 divieto di accensione fuochi PDF.pdf 713.48 KB

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